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CONDIZIONI DI TRASPORTO

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REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DEGLI AUTOVEICOLI E RELATIVI RIMORCHI, MOTOSCOOTER E MOTOCICLETTE AL SEGUITO DEI PASSEGGERI

La “Tirrenia di Navigazione S.p.A.”, con sede in Napoli al Rione Sirignano n. 2, denominata, qui di seguito, “la Società”, assume il trasporto degli autoveicoli, rimorchi e altre cose al seguito dei passeggeri alle condizioni stabilite nel presente Regolamento che il Passeggero, con l’acquisto del biglietto di passaggio, dichiara implicitamente di conoscere, di accettare e di voler osservare. L’estratto delle condizioni che regolano il trasporto dei veicoli sulle navi della Società è riportato sul biglietto di passaggio. Il testo del presente Regolamento è a disposizione dell’utenza presso gli Uffici e Agenzie della Società e presso i Comandi di Bordo.

Art. 1 – Caratteristiche dei veicoli al seguito

Sono considerati e tassati come veicoli al seguito le autovetture, i minibus, i camper, gli autopullman al seguito di comitive, i furgoncini che non trasportino merci e che rientrino nei limiti di kg. 1.500 di peso e mc. 15 di volume, i motofurgoni che non trasportino merci, nonché i rimorchi-casa, i rimorchi-bagagli, i motoscafi e altre imbarcazioni su carrelli e simili al traino di automobili, le motociclette, i motoscooter e le biciclette. Negli articoli seguenti tutti i suddetti veicoli rientrano nel termine “autoveicoli”.

Art. 2 – Prenotazione spazio e tariffe

Per la prenotazione dello spazio relativo all’imbarco dei veicoli al seguito dei passeggeri, valgono le norme fissate per la prenotazione dei posti dei passeggeri (cfr. art. 1 del “Regolamento per il trasporto dei Passeggeri e del bagaglio al seguito”). Al momento della prenotazione gli interessati dovranno esibire libretto di circolazione. Le tariffe applicate dalla Società per il trasporto dei veicoli al seguito dei passeggeri sono quelle approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Nel prezzo della tariffa non è compresa alcuna copertura assicurativa del veicolo contro i danni o perdite verificatisi durante il trasporto. La Società concede le facilitazioni previste dalle disposizione in vigore. La tariffa comprende il compenso d’impresa per la sistemazione dei veicoli nel garage.

Art. 3 – Biglietti

Le persone che viaggiano con i veicoli al seguito devono essere munite di regolare biglietto di passaggio. I veicoli vengono iscritti sul biglietto del passeggero o su biglietti comunque connessi al biglietto del passeggero. Ogni passeggero adulto non può trasportare al seguito più di un autoveicolo. Il passeggero con più di un autoveicolo al seguito dovrà spedire quelli eccedenti a mezzo emissione del “Contratto trasporto veicoli” sottostando alla relativa tariffa. In ogni caso non sono ammessi come autoveicoli al seguito quelli contenenti masserizie e/o merci destinate al commercio o comunque alla distribuzione. I biglietti di passaggio sono validi solo per la partenza indicata nei documenti stessi. Il diritto al rimborso dei biglietti non utilizzati è riconosciuto nei termini e con le modalità previsti all’articolo 14 del “Regolamento per il trasporto dei Passeggeri e del bagaglio al seguito”.

Art. 4 – Imbarco

I passeggeri muniti di biglietti definitivi debbono portare i veicoli sotto bordo almeno due ore prima della partenza della nave. In difetto, qualunque sia il motivo che abbi determinato il ritardo, non sarà garantito l’imbarco anche se l’autoveicolo sia stato regolarmente bigliettato e il Passeggero sia in possesso di biglietto definitivo. Il Passeggero con autoveicolo al seguito diretto da scali esteri a scali nazionali, deve comunque preventivamente prendere contatto con l’Ufficio o l’Agenzia della Società nel porto d’imbarco per accertare i termini previsti dalle locali autorità. Qualunque sia l’ordine di presentazione il Comando della nave, per motivi tecnici, ha facoltà di stabilire, a suo insindacabile giudizio, l’ordine di precedenza degli autoveicoli ai fini dell’imbarco. Ove se ne verifichi il caso, l’accettazione all’imbarco del veicolo al seguito non munito di biglietto di passaggio, è soggetta alla normativa prevista per l’emissione dei biglietti a bordo di cui all’art. 6 del Regolamento per il trasporto dei passeggeri e del bagaglio al seguito.

Art. 5 – Sbarco

Se all’arrivo nel Porto di destino le condizioni del mare o altre cause indipendenti dalla volontà del Vettore, non permettessero lo sbarco degli autoveicoli, questi saranno sbarcati, non appena possibile, nell’approdo successivo, (nel porto successivo di itinerario o nel porto di origine), e di lì trasportati appena possibile nel porto di destino se in tale porto è già sbarcato il passeggero. E ciò senza che il Passeggero possa pretendere alcun risarcimento.

Art. 6 – Responsabilità

La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità per le perdite o per i danni che possono essere arrecati agli autoveicoli durante le operazioni di imbarco e sbarco per cause ad essa non imputabili. I Passeggeri sono responsabili verso la Società e verso i terzi degli eventuali danni comunque causati per loro colpa dai veicoli al loro seguito, sia durante le operazioni di imbarco o sbarco, sia nel corso della navigazione. In particolare, i passeggeri, in ossequio alle vigenti disposizioni, devono presentare gli autoveicoli per l’imbarco con un quantitativo di carburante, nel serbatoio, appena sufficiente a permettere le manovre necessarie per l’imbarco e lo sbarco. I veicoli non devono avere perdite di combustibile e, a imbarco avvenuto, devono essere lasciati con il tergicristallo e gli altri servizi elettrici fermi, con le luci interne ed esterne tenute spente e con le serrature aperte. In ogni caso la Società non è responsabile del bagaglio lasciato nelle autovetture se non nei limiti e alle condizioni previste all’art. 10 del Regolamento per il trasporto dei passeggeri e del bagaglio. Gli autoveicoli con sistema di alimentazione a gas (GPL o gas metano) sono ammessi all’imbarco previa espressa dichiarazione da parte dei Passeggeri all’atto della richiesta e a condizione che da parte dei Passeggeri stessi vengano, inoltre, rispettate le prescrizioni seguenti: · l’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto deve risultare realizzato secondo le vigenti norme emanate in materia dal Ministero dei Trasporti. Tale rispondenza deve risultare debitamente certificata nel libretto di certificazione degli autoveicoli; · le valvole di intercettazione del serbatoio contente i gas di petrolio liquefatto, devono essere tenute chiuse durante il tempo in cui gli autoveicoli sono stivati a bordo. I passeggeri devono provvedere a bloccare gli autoveicoli serrando il freno a mano e innestando la marcia. I passeggeri devono lasciare le chiavi bene in vista all’interno degli autoveicoli. I passeggeri che accompagnano gli autoveicoli non possono durante il viaggio prendervi posto né accedere agli stessi. La Società non risponde del furto o dell’avaria degli oggetti contenuti nel veicolo. Eventuali oggetti di valore quali denaro, gioielli, apparecchi fotografici o cinematografici potranno essere custoditi gratuitamente su richiesta dei passeggeri presso l’Ufficio Turistico della Nave. La responsabilità del vettore per il trasporto degli autoveicoli e relativi rimorchi, motoscooter e motociclette al seguito di passeggeri, e il limite del risarcimento cui lo stesso è tenuto, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, dagli artt. 422 e 423 cod. nav.

Art. 7 – Varie

Quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento è integrato dalle norme del Codice della Navigazione Italiano.

Art. 8 – Integrazioni e modifiche del regolamento

Integrazioni o modifiche al presente regolamento saranno rese note dalla Società mediante avviso esporto nei locali in premessa ed entreranno in vigore con decorrenza indicata in tale avviso.